Nomina del medico competente
Chi è il medico competente
Il Medico competente è la figura specializzata in medicina del lavoro; il suo ruolo è volto a tutelare la salute dei lavoratori nelle aziende, dalle quali riceve nomina d’incarico, prevenendo malattie professionali e infortuni sul lavoro.
Collabora, con il datore di lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), alla stesura della valutazione dei rischi presenti nell’azienda stessa.
È chiamato a svolgere l’esecuzione delle visite mediche, rilasciando il giudizio d’idoneità lavorativa
È obbligatorio nominare il medico competente, se all’interno della propria azienda sono presenti rischi per la salute rispetto alla mansione svolta anche dall’unico dipendente in forza lavoro.
Tra gli obblighi del Medico Competente, c’è quello di redigere e aggiornare sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore che viene sottoposto a sorveglianza sanitaria. All’interno della cartella sanitaria sono riportati i risultati delle visite mediche.
Chi è il Medico Coordinatore – Coordinato?
Nei casi in cui un’azienda operi su più unità produttive e in diverse regioni geografiche, possono essere designati dal datore di lavoro, più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. (Legge di rif. Art.39 D.lgs81/2008)
Il medico coordinatore stabilisce tutte le attività di Medicina del Lavoro, rendendo autonomi i medici competenti coordinati a svolgere il proprio lavoro secondo i protocolli sanitari previsti.
Redazione del Protocollo Sanitario
Cos’è il Protocollo Sanitario
Il protocollo sanitario o anche Piano sanitario rappresenta il documento principale dell’attività lavorativa del medico competente; egli ne stabilisce infatti la tipologia e la frequenza della sorveglianza sanitaria, in funzione ai rischi specifici del luogo di lavoro.
Sorveglianza sanitaria e Specifica Rischi ai sensi D.Lgs 81/08:
- Movimentazione manuale di carichi;
- Videoterminalisti;
- Rischio agenti fisici;
- Rischio rumore;
- Rischio vibrazioni;
- Rischio campi elettromagnetici;
- Rischio radiazioni ottiche;
- Rischio agenti chimici;
- Rischio agenti cancerogeni e mutageni;
- Rischio amianto;
- Rischio agenti biologici.
Per redigere un protocollo sanitario adeguato, il medico del lavoro riceve necessariamente il Documento di valutazione dei rischi aziendale dal datore di lavoro (DVR). Esegue inoltre un sopralluogo negli ambienti di lavoro collaborando con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Il Protocollo sanitario deve essere aggiornato continuamente, in particolare qualora si presentino criticità nel luogo di lavoro o cambino le condizioni rispetto alla sorveglianza sanitaria.
Esecuzione delle Visite Mediche al personale per il rilascio di G.I.
Come si eseguono le Visite Mediche
Le visite mediche si possono programmare in-side e/o out-side, con l’obbligo di eseguire le stesse prima e durante l’attività lavorativa.
La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in un luogo consono a porte chiuse per garantire la privacy del lavoratore, con le attrezzature necessarie per svolgere i vari test richiesti.
Tipologia visite mediche:
- Preventiva in fase Preassuntiva (facoltativa), svolta prima che il lavoratore inizi il lavoro;
- Preventiva (obbligatoria), eseguita post assunzione;
- Periodiche, per monitorare la salute del lavoratore nel corso del tempo;
- Su richiesta del lavoratore;
- In occasione del cambio della mansione;
- Per rientro a lavoro, in seguito ad un’assenza di sessanta giorni, per motivi di salute.
- Alla cessazione del rapporto di lavoro.
Gli esami svolti durante la visita medica sono molteplici e variano a seconda della mansione.
Tipologia Esami rispetto alla mansione:
- Alcol test
- Audiometria
- Droga test
- ECG (elettrocardiogramma)
- Esami del sangue
- Spirometria
- Visiontest (screening visivo)
Il medico competente può aggiungere eventuali esami e/o indagini specifiche e modificarne la periodicità, al fine di migliorare e tutelare la salute del lavoratore.
Periodicità visite mediche:
Secondo l’art. 41 del d.lgs. 81 2008 “ La periodicità delle visite mediche, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione dei rischi. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.”
Tenuta Documentazione
In quanto alla custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l’accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di lavoro né all’amministratore di sistema di potervi accedere.
La cartella cartacea può essere conservata in azienda con salvaguardia del segreto professionale (buste sigillate dal medico, archivio dedicato al quale abbia accesso solo il medico) oppure presso lo studio medico. L’importante è stabilire all’atto della nomina del medico il luogo di tenuta della cartella.
La cartella informatizzata può essere gestita da un programma aziendale, salvaguardando il segreto professionale, oppure da un programma del medico competente. In entrambi i casi occorre garantire le modalità di tenuta previste dall’art. 53 del Testo Unico.
Il medico competente consegna, inoltre, al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima, fermo restando che l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservato, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni.
Da ultimo, il medico competente consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso.